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Cronaca

Case bianche: nuovi aggiornamenti

Il testo integrale dell’ultima sentenza emanata. Una vicenda giudiziaria lunga e intricata

Più volte questo portale di informazione si è occupato della vicenda delle palazzine site all'ingresso della città caratterizzate da una vicenda giudiziaria lunga ed intricata, autentico spauracchio dei residenti, sulla cui sorte peserebbe anche l'eventualità di un abbattimento. Nell'estate scorsa era stata affidata all'amministrazione comunale la "responsabilità" di intavolare una trattativa coi ricorrenti per salvaguardare gli interessi di tutti.
Qui di seguito pubblichiamo – a beneficio dei nostri lettori – l'ultima sentenza emessa in ordine di tempo per tenervi costantemente aggiornati sulla delicata questione.


Repubblica Italiana
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia


ha pronunciato la presente SENTENZA

FATTO
Con ricorso passato alla notifica il 23 marzo 2009, depositato il successivo 6 aprile, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, premettendo di aver vanamente sollecitato le Amministrazioni resistenti con diffida stragiudiziale notificata in data 8 e 12 gennaio 2009.
Precisamente, sul presupposto che la sentenza della cui ottemperanza si tratta ha annullato la concessione edilizia n. 190/98, rilasciata il 6 luglio 1999 alla controinteressata Impresa C., i ricorrenti instano affinché il Tribunale voglia ordinare "in tutto o in parte la demolizione del complesso edificato dalla Impresa C., ovvero sia avviato il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 36 T.U. sull'Edilizia, con aggravio a carico della Impresa C. C. , o suoi aventi causa, ( nel frattempo essendo intervenuta una cessione di ramo d'azienda alla società RA.CO s.r.l. che potrebbe interessare le sopravvenienze attive o passive), di ogni a qualsiasi onere anche al fine di rendere possibile l'edificazione del suoli di proprietà dei ricorrenti, previa applicazione dei criteri, dei limiti, degli standards e quant'altro occorra per legittimare le ridette costruzioni a farsi, ad oggi inibite anche dalla violazione dei limiti delle distanze delle strade di accesso, e comunque dalla fallace progettazione ed esecuzione di opere illegittime. Il tutto eventualmente ed ove occorra sostituendosi all'amministrazione comunale di Gravina, nominando un commissario ad acta che disponga la demolizione totale od anche parziale del complesso edilizio illegittimo, ovvero commini all'impresa C. C. od ai suoi aventi causa le sanzioni come previste ex lege, in modo da consentire la progettazione nelle aree di proprietà dei ricorrenti.".
Si é costituito in giudizio il Comune di Gravina, eccependo:
a) inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuno di coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti delle 84 unità abitative realizzate in base al titolo annullato;
b) inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dal momento che le possibilità edificatorie del fondo di proprietà dei ricorrenti non risultano in alcun modo compromesse dalla avvenuta realizzazione del progetto assentito a mezzo del titolo annullato;
c)incompetenza del Tribunale adìto, venendo in considerazione l'ottemperanza ad una sentenza di primo grado dalla sentenza del Consiglio di Stato che l'ha confermata, modificandone tuttavia l'ambito del giudicato;
d) improcedibilità del ricorso per essere stato avviato il procedimento per l'esecuzione della sentenza, procedimento del quale il Comune di Gravina ha dato comunicazione ai ricorrenti con nota dell'8 aprile 2009, che fissava in novanta giorni il termine per la conclusione;
so.
e) infondatezza nel merito, giacché ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 la rimessione in pristino costituisce una soluzione subordinata alla impossibilità di rimuovere il vizio, rimozione nella specie possibile, dal momento che l'unico vizio del titolo annullato, accertato dal Consiglio di Stato, ha natura meramente formale e non sostanziale.
Si é costituita in giudizio, inoltre, al controinteressata Impresa C. C. eccependo, a sua volta:
a) improcedibilità del ricorso, in forza del procedimento di cui alla nota 8 aprile 2009 10752;
b) inammissibilità per difetto di interesse, in quanto l'intervento nel frattempo realizzato non impedisce né limita in alcun modo l'edificazione sul suolo di proprietà dei ricorrenti: in particolare, le problematiche che avrebbero determinato l'annullamento del titolo già rilasciato alla Impresa C. C. risultano completamente superate per effetto della sopravvenuta approvazione del Piano Comunale dei Tratturi.
Alla Camera di Consiglio dell'11 giugno 2009 il Collegio ordinava al Comune di Gravina di rinnovare l'intero procedimento di approvazione dello strumento attuativo, estendendolo all'intera area del comparto, che comprende anche l'area di proprietà dei ricorrenti, ovvero di individuare "altre legittime soluzioni a garanzia degli interessi degli istanti".
Con istanza depositata il 16 febbraio 2010 i ricorrenti, premettendo essere rimasta sostanzialmente inevasa l'ordinanza collegiale 109/2009, hanno chiesto fissarsi nuova udienza di discussione.
Il ricorso è stato quindi chiamato nuovamente alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2010, quando è stato introitato a decisione.

DIRITTO
1. Con sentenza n. 3404/2002 questo Tribunale accoglieva, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso n. 1882/99, promosso dai ricorrenti per ottenere l'annullamento, tra l'altro:
- della concessione edilizia n. 190/98 rilasciata alla Impresa C. C.;
- dell'allegato progetto straordinario di edilizia residenziale;
- della delibera di Giunta Regionale n. 269 del 20/03/99;
- delle delibere del Consiglio Comunale di Gravina nn. 14/98 e 21/99;
- della convenzione urbanistica approvata dal Consiglio Comunale di gravina il 2/7/99;
- dell'accordo di programma di cui alla riunione preparatoria del 25/1/99.
Il ricorso traeva origine dalla richiesta, inoltrata dalla Impresa C. al Comune di Gravina, tesa ad ottenere la realizzazione di un programma di edilizia agevolata convenzionata ai sensi degli artt. 18 e 46 della L. 457/78. Sul presupposto dell'avvenuto esaurimento del P.E.E.P. vigente, la impresa il Consiglio Comunale di Gravina, con la delibera 14/98 approvava l'intervento, da realizzarsi sul fondo censito al catasto al Fogliom 106, mapp. 30 e 44, tipizzato quale zona C3 del vigente P.R.G. del Comune di Gravina e avente ad oggetto la costruzione di 84 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata: precisamente, a mezzo della citata delibera il Consiglio Comunale approvava la localizzazione dell'intervento, la perimetrazione dello stesso, le caratteristiche tecniche e tipologico-edilizie in variante a quelle previste dalle vigenti N.T.A., ed infine lo schema di convenzione.
Avvedutosi di non aver tenuto conto della presenza, all'interno dell'area di intervento, di una porzione del tratturo "Melfi-Castellaneta", appartenente al demanio armentizio e sottoposto a vincolo archeologico, il Consiglio Comunale, con la delibera n. 21 del 24 maggio 1999, prendeva formalmente atto della presenza del tratturo all'interno del perimetro di intervento, dell'intervenuto parere favorevole da parte della Soprintendenza ai beni archeologici nonché della concessione ed autorizzazione, da parte della Regione Puglia, a sfruttare la capacità edificatoria espressa dalla superficie di 750 mq. appartenenti al demanio armentizio; dava atto della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, destinato al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica; ed approvava, quindi, le modifiche progettuali resesi necessarie per rendere l'intervento compatibile con la presenza del tratturo.
Seguiva, il 6 luglio 1999 il rilascio della concessione edilizia n. 190/98.
Con il ricorso n. 1882/99, premettendo di essere proprietari di suoli confinanti con la particella censita al Foglio 106 mapp. 30 ed inclusi nel medesimo "comparto 4 – Giulianello", i ricorrenti impugnavano i vari atti del procedimento sopra indicati nonché la concessione edilizia 190/98 assumendo - si legge nella sentenza di primo grado - che l'intervento assentito alla Impresa C. "occlude del tutto la possibilità di utilizzo dell'intero comparto 4" e di essere stati lesi nel proprio interesse "ad aderire alla perimetrazione richiesta dalla controinteressata così da concertare uno o più progetti in grado di rispettare le esigenze di tutti i proprietari dei suoli inseriti nel comparto n. 4".
Il Giudice di prime cure, dato atto che i suoli dei ricorrenti e quelli della Impresa C. risultavano effettivamente compresi nel comparto n. 4 delimitato dal Piano Regolatore Comunale del Comune di Gravina, comparto tipizzato quale zona residenziale C3, con riserva di edilizia economica e popolare non inferiore al 50% della volumetrìa realizzabile, riconosceva l'interesse dei ricorrenti alla proposizione del gravame, che accoglieva su due sole delle numerose censure svolte, e cioé:
I) sulla censura svolta nell'ambito del terzo dei motivi di ricorso, a mezzo della quale i ricorrenti contestavano la legittimità della procedura di variante al P.R.G. approvata con la delibera consiliare n. 21/99, con la quale il Comune aveva di fatto apportato una modifica all'originario comparto n. 4, estrapolando dallo stesso l'area oggetto dell'intervento assentito alla Impresa C. utilizzando la procedura semplificata ex L. 865/71, che però è riservata alla approvazione di varianti urbanistiche di diversa natura ed importanza.
Ha osservato al proposito il Giudice di primo grado:
"Nel caso di specie l'Amministrazione comunale con la deliberazione n. 13/98 ha approvato le linee generali per pervenire alla "variante dettagliata delle zone di espansione" e stabilito una diversa redistribuzione della volumetria all'interno del comparto da attuarsi mediante il trasferimento nelle zone C3 della cubatura realizzabile in zone C1. A tal fine, sempre con la prefata deliberazione, il Comune ha demandato ad un apposito successivo momento procedurale (individuato dell'approvazione del Programma di inquadramento operativo) la suddivisione dei comparti di zona C3 in maglie funzionali (sub-comparti) costituenti unità di minimo intervento. Siffatta procedura è stata contemplata, evidentemente, proprio allo scopo di rendere possibili gli interventi residenziali - tra cui, specificamente, quello di cui si controverte a realizzarsi nelle zone di espansione: insediamenti altrimenti non conformi, stante il vigente dimensionamento territoriale (comparto-unità di minimo intervento). Il fisiologico andamento della procedura azionata postulava, quindi, l'intermediazione di un ulteriore passaggio (sub) procedimentale, rappresentato dalla adozione di apposita variante al Piano regolatore per la definizione dei sub-comparti (maglie funzionali) ai sensi della legge Regione Puglia n. 6/79. Siffatta variazione ben poteva disporsi anche contestualmente alla adozione della deliberazione n. 21 del 1999 -…… -; senonché l'impugnata determinazione non reca traccia alcuna di siffatta manifestazione di volontà (immutazione delle unità di minimo intervento) ed anzi ammette candidamente che la perimetrazione del programma avviene, per un verso, senza pregiudizio (rectius, modifica) dei comparti siccome previsti nel piano e, per l'altro, (soltanto) in linea con la futura perimetrazione dei medesimi: riperimetrazione asseritamente da curarsi secondo gli indirizzi della deliberazione n.13/98 e che "consentirà l'effettiva attuazione" degli interventi costruttivi…..Il profilo di illegittimità sopra riscontrato comporta la caducazione della deliberazione di C.C. n. 21/99 del 24 maggio 1999 per difetto di presupposto (inclusione del programma costruttivo in sub comparto residenziale C3 – maglia funzionale – non previamente definito con variante di Piano) nonché violazione della L. 167/62 (pretermissione della procedura di variante al Piano) e dello stesso art. 51 lett. m L.R. 56/80. L'invalidità ridonda sulla successiva concessione edilizia n. 190/98 del 6 luglio 1999, prot. 9494/98 che, in quanto afflitta da illegittimità derivata, va per l'effetto anch'essa annullata.".
b) sulla censura svolta nell'ambito del quattordicesimo dei motivi di ricorso, secondo la quale il programma di intervento assentito sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 4 del D.M. 1444/68 perché non avrebbe tenuto conto, nel calcolo delle aree a standards, della presenza dell'area tratturale, e dunque della necessità di calcolare gli standards di cui all'art. 3 comma 2 lett. c) del D.M. 1444/68 ( aree per spazi pubblici attrezzati a parchi giochi) in ragione di mq. 15/ab., e non di 9 mq/ab., così come nella specie accaduto.
Su tal punto il primo Giudice, rilevata la contiguità dell'area oggetto dell'intervento con il tratturo Melfi-Castellaneta nonché la valenza archeologica dell'area interessata dallo stesso, accertava che effettivamente nella specie gli standards avrebbero dovuto essere calcolati in ragione di 24 mq./av (di cui 15 destinati a verde attrezzato e parchi), e conseguentemente annullava, anche sotto tale profilo, la delibera di C.C. n. 21/99 e la c.e. 190/98.
Ogni altra domanda ed eccezione rigettata, venivano annullati dal primo giudice solo la delibera di Consiglio Comunale n. 21/99 nonché la concessione edilizia n. 190/98, limitatamente ai due aspetti sopra ricordati.
2. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1817/2007, ha respinto l'appello proposto dalla Impresa C., ed ha confermato la sentenza di primo grado, previo esame di una sola delle questioni ritenute dirimenti dal Tribunale.
Ha osservato il Giudice dell'appello:
"Malgrado l'intervenuto completamento del programmato intervento e nonostante la sopravvenuta approvazione del piano regionale relativo ai tratturi, va ugualmente confermata la decisione del Tribunale amministrativo regionale di annullamento degli atti di cui al ricorso di primo grado rubricato con il n. 1882/99 di cui si è fatta in precedenza elencazione. In base ai dati dell'acquisita relazione istruttoria, cui specificamente si rinvia, il Comune di Gravina di Puglia, infatti, pur potendo ricorrere, per la localizzazione dell'intervento, alla procedura di cui all'art. 51 della L. 865/71 in considerazione della insufficienza delle aree della zona P.E.E.P. del PRG, avrebbe dovuto tuttavia procedere - ai sensi della legge statale n. 1150/42 e della specifica disposizione di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge regionale Puglia n. 6/1979 – alla perimetrazione dell'intera area del comparto n. 4 che era interessato dall'intervento. E tanto come dedotto dai resistenti appellati – al fine di non compromettere il loro legittimo interesse ad eventualmente usufruire della ripartizione percentuale degli utili e oneri connessi alla programmata edificazione. Per le esposte considerazioni – ed assorbita la valutazione delle ulteriori illegittimità cui pure vi fa riferimento nell'acquisita verificazione probabile permanere dello sconfinamento sull'area del tratturo comunale, violazione degli standards urbanistici, mancanza del parere della commissione edilizia, avvenuta edificazione di alloggi con grado di rifiniture e di caratteristiche superiori agli standards di edilizia agevolata) l'appello va conseguentemente respinto e confermata la decisione impugnata con compensazione tra le parti delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi per la peculiarità e complessita della lite.".
3. A fronte della anzidetta pronuncia del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene condivisibile l'assunto della difesa del Comune di Gravina, secondo il quale il giudicato scaturente dalla pronuncia del Giudice di prime cure risulta modificato per effetto della pronuncia di secondo grado, dovendosi riconoscere che effettivamente l'unica questione sulla quale è sceso il giudicato è quella afferente la illegittimità degli atti annullati per mancata approvazione, in via preliminare, di una variante urbanistica che contemplasse la formazione di sub-comparti: la questione afferente il mancato rispetto della quantità minima di aree a standards è stata, invece, dichiarata assorbita dal Giudice d'appello.
Tanto non comporta, tuttavia, lo spostamento della competenza sul giudizio di ottemperanza a favore del Giudice dell'appello, stante che la pronuncia di secondo grado non ha riformato in alcuna parte la sentenza di prime cure limitandosi a confermare, per le medesime ragioni, il vizio di natura assorbente: non sussiste, dunque, nella motivazione delle due sentenze, quel contrasto che determina, in sede di ottemperanza, lo spostamento della competenza a favore del Giudice dell'appello.
4. Va parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune con riferimento alla mancata notifica del ricorso ad alcuno degli attuali proprietari delle unità immobiliari realizzate in base agli atti annullati.
In disparte la considerazione che il ricorso è stato comunque notificato ad uno dei controinteressati (l'impresa C.), vi è da considerare che nel presente giudizio non viene spiegato un gravame soggetto a termine decadenziale, ma si chiede l'esecuzione di una sentenza; inoltre tale esecuzione appare correttamente richiesta nel contraddittorio di tutte quelle che furono parti dei due gradi di giudizio di merito.
Va poi rilevato che l'alienazione a terzi delle unità immobiliari realizzate in base al titolo annullato benché possibile è circostanza allo stato indimostrata.
Il Collegio, conclusivamente, non ritiene opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali aventi causa dalla Impresa C., non solo perché la loro identità ed esistenza è sconosciuta, ma anche perché, come tra breve si vedrà, allo stato non vi è motivo di credere che dalla esecuzione della sentenza azionata nella presente sede sia per derivare ad essi un pregiudizio, e senza contare il fatto che essi potrebbero anche essere nella condizione di spiegare opposizione al giudicato.
5. Va respinta, ancora, la eccezione secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
L'interesse alla esecuzione del giudicato in capo agli odierni ricorrenti deriva dall'interesse ad agire che ad essi è stato riconosciuto, dal primo giudice, con sentenza che sul punto non consta neppure essere stata appellata e che, pertanto, anche su detta questione fa giudicato.
Essendo stato riconosciuto un astratto interesse degli odierni ricorrenti ad agire in giudizio per l'annullamento della c.e. rilasciata alla Impresa C. e degli atti ad essa presupposti, sarebbe contraddittorio negare l'astratto interesse dei ricorrenti ad ottenere l'esecuzione del pronunciamento che hanno accolto il gravame da essi spiegato, tenuto conto del fatto che gli organi competenti del Comune di Gravina non risultano ad oggi aver ancora adottato alcun atto in esecuzione dello stesso.
Allo stato, pertanto, non è possibile affermare che l'interesse dei ricorrenti alla esecuzione della sentenza sia venuto meno.
6. Va ancora respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso per essere stata intrapresa dal Comune, dopo la notifica del ricorso introduttivo, l'esecuzione della sentenza.
L'eccezione va respinta in quanto il difetto di interesse che determina l'improcedibilità del ricorso è determinato, nel giudizio di ottemperanza, solo dalla integrale esecuzione del giudicato azionato, che nel caso di specie pacificamente non si è ancora avuto.
7. Sul merito del ricorso il Collegio osserva quanto segue.
7.1. La sentenza n. 3404/02 di questo Tribunale, della cui ottemperanza si tratta, non contiene alcuna indicazione in ordine alle determinazioni che il Comune di Gravina avrebbe dovuto adottare a seguito dell'annullamento della delibera consiliare n. 21/99 e della concessione edilizia n. 190/98: da tale pronuncia, pertanto, non sorgono vincoli particolari relativi alla determinazione delle modalità di attuazione di essa, se non quelli insiti nella necessità di assicurare agli interessati la utilità concreta che la decisione ha statuito come dovuta (C.d.S. sez. V., 17.2.2003 n. 837), utilità che segna anche il limite dell'interesse dei ricorrenti ad agire in ottemperanza.
L'utilità riconosciuta ai ricorrenti dalla pronuncia azionata si evince, nel caso di specie, da una parte nel fatto che essa ha individuato l'interesse dei ricorrenti alla impugnativa in relazione alla asserita perdita della possibilità di sfruttare a fini edificatori il suolo di loro proprietà, ed alla possibilità "di aderire alla perimetrazione richiesta", così da "concertare uno o più progetti" in grado di rispettare "le esigenze di tutti i proprietari dei suoli inseriti nel comparto n. 4"; d'altra parte nella circostanza che essa ha annullato la delibera consiliare 21/99 e la concessione edilizia 190/98 solo in quanto tali atti non sono stati preceduti dalla approvazione, secondo le regole generali, di una variante urbanistica che consentisse la formazione di sub-comparti, o comunque di comparti di dimensioni inferiori a quelle del comparto n. 4, originariamente delimitato dal P.R.G.
La sentenza della cui ottemperanza si tratta, dunque, non ha affatto affermato la impossibilità di procedere alla modifica dei comparti delimitati dal P.R.G., non ha affermato l'obbligo di procedere ad una progettazione attuativa estesa a tutto il comparto n. 4 (rispetto alla quale le unità immobiliari potrebbero in ipotesi risultare incompatibili), ed infine non ha affermato l'esistenza di un diritto incondizionato dei ricorrenti ad aderire ad una siffatta progettazione, né il diritto di essi a perseguire esattamente quegli utili di cui si sarebbero avvantaggiati partecipando ad un ipotetica progettazione estesa all'intero comparto 4, così come in origine delimitato.
La sentenza che il Collegio è chiamato ad eseguire non ha, conclusivamente, riconosciuto alcuna utilità particolare a favore dei ricorrenti, se non quella insita nel rispetto di una determinata scansione procedimentale, che nella specie non è stata rispettata.
Di contro, l'unica indicazione che in effetti si può trarre dalla pronuncia di cui si chiede l'ottemperanza si evince, implicitamente, dalla affermata necessità che la delibera consiliare annullata – la n. 21/99 – fosse preceduta da una variante dello strumento urbanistico, approvata secondo le regole generali, che apportasse modifiche ai comparti o consentisse di modificarne il perimetro in sede di progettazione attuativa.
In definitiva tale sentenza, pur prendendo atto del fatto che l'interesse che legittimava i ricorrenti era quello di partecipare a quel preciso comparto edificatorio che era il comparto n. 4 delimitato in origine dal P.R.G., tuttavia non ha affatto riconosciuto l'intangibilità della situazione di fatto e diritto precedente alla vicenda e sottesa a tale interesse.
7.2. Al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 3404/02 di questo Tribunale, e cioè di conformarsi a tale pronunciamento, è pertanto necessario che il Comune adotti gli atti necessari a pervenire alla approvazione di una variante dello strumento urbanistico che, come più volte precisato, consenta la perimetrazione, in sede attuativa, di sub-comparti o che comunque riveda il perimetro del comparto 4 in funzione della esigenza di far rientrare l'intervento realizzato nel perimetro di uno di essi. Solo di seguito a ciò il Comune potrà procedere a perimetrare, all'interno del comparto C3 n. 4, due o più nuovi comparti (o sub-comparti), così come proposto nella relazione tecnica depositata dal Comune di Gravina il 3 marzo 2010. Dipoi, l'intervento ex art. 51 L. 865/71 potrà essere nuovamente riapprovato ed assentito - all'occorrenza tenendo conto delle ulteriori indicazioni scaturenti dalla sentenza n. 3404/02 in punto quantità degli standards urbanistici –, integrando l'approvazione della sopra indicata variante al Piano Regolatore Generale una modalità di emendazione del vizio accertato dal giudicato, emendazione consentita dall'art. 38 comma 1 del D.P.R. 380/01, che viene in considerazione nel caso di specie, risultando ormai tutte realizzate le 84 unità immobiliari assentite con la concessione edilizia n. 190/98 annullata.
Che la approvazione di siffatta variante urbanistica possa integrare un vizio emendabile in sede esecutiva risulta dalla constatazione che la riperimetrazione del comparto che essa è chiamata ad effettuare non andrebbe ad incidere sui parametri edilizi già assegnati al comparto: la perimetrazione di sub-comparti o di nuovi comparti più piccoli, in sede di variante al P.R.G., comporterebbe, dunque, il mantenimento in capo a ciascuno dei nuovi comparti, o sub-comparti, della volumetria rinveniente dal suolo in essi compreso: il comparto nel quale andrebbe incluso l'intervento ex art. 51 L. 865/71 vedrebbe modificati i parametri edilizi solo dopo, all'atto della reiterazione della delibera consiliare n. 21/99, annullata.
Un altro argomento milita a favore della natura meramente "formale" della variante urbanistica che il Comune di Gravina è chiamato ad adottare al fine di emendare la procedura, e risiede nel fatto che, in realtà, la perimetrazione di comparti è attività propria della fase esecutiva dello strumento generale.
Sulla scorta della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV n. 7650/2009, infatti, la Sezione ha recentemente statuito – con sentenza n. 1961/2010 - la impossibilità per lo strumento urbanistico generale di delimitare comparti edificatori e/o perequativi. Il fatto che nella presente sentenza si affermi invece l'obbligo, per il Comune, di pervenire ad una preventiva approvazione di variante allo strumento urbanistico secondo le regole generali allo scopo di procedere alla riperimetrazione dei comparti, discende dunque solo dalla constatazione che il Piano Regolatore Generale del Comune di Gravina aveva, nondimeno, provveduto alla delimitazione di comparti, con previsioni evidentemente consolidate, che la sentenza n. 3404/02 non poteva disapplicare e che neppure il Collegio oggi può ignorare.
7.3. Ove il Comune di Gravina non pervenisse alla approvazione di siffatta variante urbanistica , dovrà necessariamente procedere d'ufficio a predisporre una progettazione attuativa estesa all'area dell'intero comparto n. 4, approvando ed attuando la stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 15 L.R. 6/79.
Occorre a questo punto considerare che, in mancanza della approvazione della variante urbanistica, non potrà farsi luogo a suddivisione del comparto C3.4 ed a modificare i parametri edilizi ex L. 865/71: la nuova progettazione dovrà pertanto rispettare i parametri assegnati in via generale al comparto dal P.R.G.
Tale progettazione dovrà e potrà recepire l'edificato, ed in aggiunta potrà e dovrà, ovviamente, prevedere la allocazione di nuovi volumi.
Qualora la volumetria già edificata dalla Impresa C. risulti aver di fatto "consumato" una quota della volumetria pertinente agli altri fondi del comparto (perché maggiore di quella rinveniente dal suolo di sua proprietà), non sarà comunque necessario far luogo a parziali demolizioni dell'edificato, ben potendo i proprietari lesi da tale situazione (i ricorrenti o i proprietari degli altri suoli compresi nel comparto C3.4) essere liquidati in danaro dalla Impresa C.: ciò discende dalla applicazione dell'art. 15 L.R. 6/79 e dal principio, in esso enunciato, secondo il quale l'attuazione del comparto comporta che ogni proprietario persegua una percentuale di "utili" e di "costi" proporzionata alla superficie del suo fondo di sua proprietà.
In particolare l'attuazione del menzionato art. 15 L.R. 6/79 non implica affatto che ciascuno dei proprietari debba poter realizzare la volumetria di pertinenza sul proprio fondo, né che debba necessariamente conseguire la proprietà di volumi realizzati su fondi altrui: viceversa, le norme del comparto ammettono anche una liquidazione in danaro.
Il Comune, pertanto, ove non possa addivenire alla variante urbanistica di cui al precedente paragrafo 7.2. dovrà predisporre un progetto esteso all'intero comparto, con possibilità di prevedere eventuali compensazioni in danaro a favore dei proprietari sul cui fondo non possa allocarsi l'intera volumetria esprimibile dal fondo stesso.
Il progetto, una volta approvato, se non accettato dai vari proprietari, sarà eseguito d'ufficio secondo quanto previsto dall'art.15 L.R. 6/79.
La approvazione di un siffatto progetto consentirà, con riferimento all'edificato l'avvio ed il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 30/01, dal momento che in tal caso il progetto risulterà assistito dalla doppia conformità.
Tale soluzione, tra l'altro, consente di non compromettere i diritti eventualmente acquisiti in buona fede da terzi acquirenti delle unità immobiliari già realizzate.
8. Tenuto conto della natura degli atti richiesti, stimasi equo assegnare al Comune di Gravina, per la approvazione definitiva degli atti di propria competenza, il termine di mesi sei, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza.
9. Riserva la nomina del Commissario ad Acta all'eventuale inadempimento del Comune alle statuizioni contenute nella presente sentenza.
10. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della sostanziale reciproca soccombenza, stimasi equo disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina al Comune di Gravina in Puglia di procedere a quanto disposto al punto 7 della motivazione entro mesi sei dalla pubblicazione della presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
A. U. , Presidente
V. M. , Consigliere
R. R. , Referendario, Estensore
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  • Case bianche
  • Vicenda giudiziaria
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