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Scuola e Università

Scuola: il Tar della Puglia sospende l'ordinanza di Emiliano

Accolto un ricorso di un gruppo di genitori

Il Tar della Puglia, sede di Bari, ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'ordinanza n. 56 del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che il 20 febbraio ha disposto la didattica digitale integrata nelle scuole di ogni ordine e grado della regione.

E' stato accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, assistito dal Codacons Lecce.

Ora si attendono ora le decisioni della Regione. L'ordinanza stabiliva un'organizzazione flessibile delle scuole, con la Did al 100 per cento, con alcune deroghe per diversamente abili, bisogni educativi speciali e altri casi particolari rimessi alla valutazione delle singole scuole.

La decisione del Tar - E' in contrasto con il Dpcm del 14 gennaio l'ordinanza di Michele Emiliano che è stata sospesa dal Tar Puglia, sede di Bari, con decreto del presidente della terza sezione Orazio Ciliberti, in accoglimento di un'istanza cautelare presentata dal Codacons Lecce e da sei genitori. L'ordinanza 56 del 20 febbraio aveva imposto la Did al 100% in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dando comunque facoltà alle istituzioni scolastiche di ammettere entro il limite del 50% di ogni singola classe o sezione dell'infanzia alunni che per ''ragioni non diversamente affrontabili'' richiedono la didattica in presenza.

Invece il Dpcm del 14 gennaio prevede per le scuole secondarie di secondo grado l'attività didattica in presenza ''almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca''. ''Nel provvedimento regionale impugnato - si legge nel provvedimento del Tar - il limite del 50 per cento è un tetto massimo che consente alle istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50 per cento dell'intera popolazione scolastica (senza distinzione tra scuole primarie e secondarie e con scelte affidate alla discrezionalità dei dirigenti scolastici); viceversa nel Dpcm 14 gennaio 2021, il limite del 50 per cento è una soglia al di sotto della quale deve ritenersi non sufficientemente assolto, né garantito lo standard minimo dei servizi scolastici''. L'ordinanza di Emiliano ''non motiva a sufficienza il sensibile scostamento dal livello nazionale di garanzia dell'assolvimento dei servizi scolastici''.

Inoltre, secondo il Tar, non regge la motivazione della vaccinazione del personale scolastico. Infatti, renderebbe necessario il rinnovo dell'ordinanza ''per un periodo più lungo, la qual cosa non potrebbe che vanificare l'apporto didattico e formativo dell'anno scolastico 2020-2021 per alunni e studenti in Puglia, in violazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dallo Stato mediante i provvedimenti governativi''. In conclusione, pur potendo le Regioni introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, ''tali misure devono essere provvisorie e ragionevolmente coerenti con la classificazione del livello di gravità dell'emergenza in ambito regionale'', per la Puglia dall'11 febbraio è la zona gialla. L'udienza collegiale per la sospensiva è stata fissata al 17 marzo, oltre il termine di scadenza dell'ordinanza, previsto il 5 marzo.

Cosa succede, da domani? Si attende una nuova ordinanza di Emiliano.
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