Intervista all’assessore Leo Vicino
Intervista all’assessore Leo Vicino
Politica

Recupero Iva Commerciale, Vicino replica a Conca

Per l’assessore “Mario Conca spara falsità a raffica con il solo obiettivo di conquistare facile visibilità ai danni della verità”.

Pubblichiamo di seguito la nota stampa dell'Assessore al Bilancio Tributi e Programmazione Leo Vicino che replica alle affermazioni del consigliere Conca sulla vicenda del recupero dell'IVA commerciale.

"Come suo solito, il consigliere Mario Conca spara falsità a raffica con il solo obiettivo di conquistare facile visibilità ai danni della verità.
Contrariamente a quanto si vuol far credere, solo grazie alla volontà di questa amministrazione si è riusciti finalmente a recuperare l'IVA commerciale che da sempre viene persa nel nostro comune.

Infatti, l'attività svolta dal professionista incaricato non è consistita nella correzione di un mero errore tecnico nel versamento IVA, operazione che ovviamente avrebbero potuto fare gli uffici comunali, bensì in una attività professionale articolata e complessa, riscontrabile dalla relazione finale con assunzione del rischio a carico del professionista come di seguito esposto.

Innanzitutto, occorre chiarire che quasi tutta l'IVA passiva che i comuni pagano è di natura "istituzionale" (c.d. split payment) e quindi versata all'erario senza alcuna possibilità di recuperarla così come avviene nel privato. Quest'IVA rappresenta, quindi, un vero e proprio costo per tutte le pubbliche amministrazioni.

Solo in pochissimi casi, le PP.AA. hanno la possibilità di recuperare l'IVA passiva così come fanno le imprese private riducendo quindi i costi a carico del comune. Questi casi si riferiscono a quei servizi forniti in cui la P.A. agisce come un operatore economico e come tale emette anche fatture attive anch'esse soggette ad IVA.

In questi casi si parla di IVA "commerciale". Orbene, stabilire quali siano i servizi riconducibili a una gestione commerciale e quelli riconducibili ad attività istituzionale non è di facile individuazione perché non esiste alcuna norma che individui e stabilisca quali siano i servizi o le attività gestite da un comune che appartengono all'una e quali all'altra.

La situazione è ancor più complessa atteso che alcuni servizi svolti dal comune sono soggetti a c.d. "IVA promiscua" ovvero all'interno dello stesso servizio, alcuni costi possono essere riconducibili ad attività commerciali e altri ad attività istituzionale. Caso emblematico per i comuni è il servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, infatti, alcuni costi legati a questo servizio hanno natura commerciale. L'individuazione puntuale di questi costi è stata, tra le altre cose, una delle attività svolte dal professionista.

In particolare, a seguito di un confronto con la Società che gestisce la Raccolta Rifiuti Solidi Urbani nella nostra Città, sono stati individuati i costi promiscui la cui IVA può essere portata in detrazione, così come chiarito recentemente dalla stessa Agenzia delle Entrate. L'individuazione dei costi riconducili ad attività commerciali è stata effettuata mediante lo studio approfondito della contabilità del gestore del servizio e della modalità di erogazione del servizio stesso (calendario ritiro rifiuti), sulla base di questi dati si è determinata la quota IVA detraibile secondo quanto previsto dalla Circ. A.E. nr. 328/1997.

Altresì, dal mese di maggio 2025, la Società appaltatrice del servizio Raccolta Rifiuti, su richiesta degli uffici comunali emette due distinte fatture, una per l'Attività Istituzionale ed altra per quella Commerciale, quest'ultima con IVA detraibile.

Infine è stato effettuato il Check Up Fiscale che ha riguardato la Gestione IVA della Raccolta Differenziata con particolare riferimento all'IVA PROMISCUA ovvero alla ripartizione dell'IVA tra Istituzionale e Commerciale che ha sempre rappresentato una questione di non facile applicazione.

A conclusione di queste attività, il professionista ha presentato la dichiarazione IVA 2024, assumendosene la responsabilità, basandosi sui nuovi criteri di gestione della stessa. Dalla dichiarazione è emerso un credito IVA di circa 249mila euro che è stato possibile recuperare mediante compensazione con l'IVA split dell'anno in corso.

Questa compensazione riduce i costi dell'anno in corso. Occorre evidenziare che gestire l'IVA commerciale da parte di un comune non è un obbligo di legge tanto è vero che molti comuni gestiscono tutta l'IVA come "istituzionale" senza incorrere in nessuna sanzione ma recando un danno all'ente che non recupera somme che potrebbe portare in detrazione.

È del tutto evidente che il Cons. Mario Conca, non avendo alcuna competenza in materia, ha dato una interpretazione completamente sbagliata della Determina Dirigenziale n. 737/2025, cercando la solita visibilità spicciola, sperando di guadagnare qualche simpatia a scapito della verità e degli interessi della collettività, facendo passare per un errore quella che invece è stata una operazione di riorganizzazione della gestione contabile dell'IVA per cui era necessario, in prima battuta, ricorre a un professionista specializzato che asseverasse e si assumesse le responsabilità di questa riorganizzazione che, se gestita in maniera non corretta, porterebbe a sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre evidenziare, infine, che i benefici economici di questa operazione si ripeteranno per tutti gli anni a venire per un valore di almeno 250 mila euro, mentre la parcella del professionista, che ci ha assistito in questa riorganizzazione, è stata pagata solo in riferimento alle somme recuperate nell'anno 2024 e nei primi 4 mesi dell'anno 2025.

Infatti, solo ultimamente, la Corte di Giustizia UE con la Sentenza Nr. C-566/17 dell'8 Maggio 2020 ha dichiarato che: "In assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche, una prassi nazionale non può consentire al soggetto passivo di detrarre la totalità dell'imposta che ha gravato a monte sull'acquisto di beni e di servizi da parte di quest'ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all'Iva, sia attività non economiche, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA."

La Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti in merito al diritto a detrazione dell'IVA gravante sull'acquisto di beni e servizi da parte dell'Associazione dei Comuni al fine della realizzazione sia di attività economiche, soggette all'IVA, sia di attività non economiche, che esulano dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Al netto di tutto questo tecnicismo, ci chiediamo quante risorse sarebbero stare recuperate alle casse comunali se questa operazione lungimirante fosse stata fatta dalle amministrazioni che ci hanno preceduto?

Tanto si precisa per rispetto dei contribuenti, a tutela dell'operato dell'Amministrazione Comunale e per ripristinare la verità sulla gestione delle risorse pubbliche.

Leo Vicino
Assessore al Bilancio Tributi e Programmazione

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