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Dal Servizio Tributi del Comune di Gravina in Puglia arriva l’informativa IMU e TASi

Entro il 16 Dicembre deve essere effettuato il pagamento della seconda rata dell’IMU e TASI

Dal Servizio Tributi del Comune di Gravina in Puglia arriva l'informativa IMU e TASi. Il Comune di Gravina in Puglia, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi srl, mette a disposizione dei contribuenti un Portale Internet accessibile al sito www.servizialcittadino.it nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria ai fini IUC (c.d. cassetto fiscale) e determinare l'imposta dovuta IMU-TASI per l'annualità 2017. Per poter usufruire di tale servizio, è necessario ottenere il rilascio di apposite credenziali di accesso, che potranno essere richieste con le seguenti modalità:
- compilare l'apposito modello direttamente nel sito www.servizialcittadino.it (sezione RICHIESTA CREDENZIALI)
- presso l'ufficio gestito dalla società Andreani Tributi srl in Piazza Notar Domenico, n. 10 adiacente "le Quattro fontane").

L'informativa conferma che entro il 16 Dicembre2017deve essere effettuato il pagamento della seconda rata dell'imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) dovuto per l'anno d'imposta 2017, così come introdotta dalla Legge n. 147 del 27.12.2013.

Si ricorda che l' I M.U sull'abitazione principale e relative pertinenza (una per categoria C/2-C/6-C/7) non è più dovuta, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A decorrere dall'anno 2016 I.M.U non si applica, altresì:
- ai terreni situati nel territorio del Comune di Gravina in Puglia;
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo2015, n.34.
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

A decorrere dall'anno 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»

A decorrere dall'anno 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta al 75%:
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Per l'anno 2017 le aliquote IMU sono state determinate con delibera consiliare n.25 del 31.03.2017. sempre per lo stesso anno le aliquote TASI sono state determinate con delibera consiliare n. 24 del 31.03.2017.
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