incendio stoppie
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Bruciatura delle stoppie, ecco le regole da seguire

Informarsi significa ridurre i rischi d'incendio. Dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 15 settembre

Disciplinare la pratica della bruciatura delle stoppie per ridurre i rischi d'incendio. A seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 215, pubblicato sul BURP n. 47 del 11/03/2010, col quale viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2010, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1806 del 30/07/2010, sono stati posti in evidenza alcuni aspetti connessi alla pratica della bruciatura delle stoppie da coltivazioni cerealicole in Puglia.

Al fine di fornire indicazioni chiare sui tempi da rispettare e sulle modalità da adottare per attuare la bruciatura delle stoppie, si elencano le regole da seguire:
- nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle aree ad esse adiacenti è fatto divieto di accendere fuochi di ogni genere, dal 15 giugno al 15 settembre 2010;
- nelle aree Z.P.S. e S.I.C. è fatto divieto di bruciare le stoppie e le paglie prima del 1° settembre (art. 7 decreto 3 marzo 2010, n. 215). Nelle aree suddette permangono le prescrizioni contenute nelle norme della condizionalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010 e al Regolamento regionale recante le misure di conservazione delle Aree Natura 2000, ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e s.m.i. (Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28);
- è fatto divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre sui terreni che si trovino ad una distanza di meno di100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria;
- è fatto divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale non interessato dalle aree di cui ai punti precedenti, fino al 31 luglio 2010, nei termini e con le modalità previsti dalla Legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 2010 ;
- i conduttori dei seminativi devono realizzare – prontamente, a conclusione della mietitrebbiatura - lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a cereali le precese o le fasce protettive; dette precese devono essere larghe almeno 15 metri;
- i proprietari ed i conduttori dei seminativi devono presiedere le operazioni di bruciatura dall'accensione fino allo spegnimento, adottando idonee misure di sicurezza al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco;
- i proprietari e i conduttori che vogliono accendere le stoppie sono tenuti a darne comunicazione sette giorni prima all'Amministrazione Comunale competente per territorio;
- è fatto divieto assoluto ai proprietari ed ai conduttori di terreni incolti o a riposo ed a pascolo di bruciare la vegetazione spontanea; gli stessi hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 15 metri lungo il perimetro del fondo;
- le aziende soggette al regime della condizionalità devono attuare almeno uno degli interventi alternativi alla pratica della bruciatura delle stoppie, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010, ovvero:
- la letamazione o altro tipo di concimazione organica;
- la semina su sodo; in alternativa, nel caso in cui l'azienda non sia dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare un'erpicatura superficiale seguita da semina con seminatrice tradizionale;
- il sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva.

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