Black Out: gli esercenti hanno diritto al risarcimento

La Confesercenti Gravina al fianco dei commercianti

giovedì 13 luglio 2017
Quando si resta al buio senza dovuto preavviso, come nel caso del black out avvenuto a Gravina in Puglia nel tardo pomeriggio di martedì 11 luglio 2017, è possibile per gli esercenti ottenere un risarcimento per interruzione senza preavviso, direttamente in fattura. A scendere nel dettaglio, illustrando le diverse tipologie e casi, è stata la Confesercenti Gravina, che in qualità di Confederazione di Categoria del Commercio, Turismo e Servizi, ha ritenuto opportuno informare i commercianti gravinesi, per far rivalere i propri diritti.

Esistono varie tipologie di interruzione senza preavviso: se minore di un secondo, è detta "interruzioni transitoria"; se varia da un secondo ai 3 minuti, è "breve"; se invece è superiore ai 3 minuti è definita "lunga". "In questi casi - scrive la Confesercenti - i risarcimenti variano in ragione della dimensione della città di appartenenza".

A seconda della grandezza, infatti, esiste un tempo massimo di ripristino. Ecco di seguito elencati i parametri di riferimento: "Anche in questi casi - continua la Confesercenti - qualora non si ripristino le condizioni di servizio nei tempi previsti, si ha diritto ad un rimborso automatico che sarà ottenuto sulla successiva bolletta e che prevede 30 euro per il disservizio, più 15 euro per ogni ulteriori 4 ore di interruzione, sino ad un massimo di 300 euro. Si tenga presente che, per le interruzioni senza preavviso, non bisogna tener conto dei black-out che si verificano sulla rete nazionale, o i distacchi programmati che dovessero avvenire per alleggerire il carico di consumi in condizioni di emergenza (quando ad esempio si verificano crisi internazionali che potrebbero portare ad un'interruzione dell'approvvigionamento). Anche in questi casi è previsto un rimborso automatico che però viene erogato direttamente dal fondo di emergenza istituito dall'Autorità nazionale".

Per quanto concerne invece i rimborsi per le imprese, la direttiva dell'Agenzia Nazionale per l'Energia elettrica prevede rimborsi maggiori tenendo conto del danno economico che tali situazioni generano a queste aziende: "I rimborsi automatici - prosegue la Confederazione gravinese - saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta, emessa dopo 60 giorni dall'interruzione. Se la sospensione coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passa da 60 a 210 giorni. Nel mercato libero, il distributore li corrisponderà al venditore che, concretamente, li accrediterà al cliente finale. Tuttavia, qualora non si dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, si può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell'interruzione. L'azienda - conclude - entro tre mesi, ha l'obbligo di versare detto rimborso o di motivare l'eventuale rifiuto".