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Divorzio dinanzi al sindaco, il Comune fissa le condizioni

Istituiti il diritto fisso esigibile e le sanzioni per gli avvocati ritardatari.

Con la legge 10 novembre 2014, n. 162 è possibile provvedere alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con accordi conclusi innanzi al sindaco del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

In buona sostanza, con la procedura semplificata introdotta dalla legge, in tutti i casi di separazioni e divorzi in cui ci sia il consenso di entrambi i coniugi (cosiddette "consensuali"), si può evitare il tribunale ed addirittura rinunciare agli avvocati in caso sussistano determinate condizioni (assenza di figli minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti ed assenza nell'accordo di atti riguardanti il trasferimento di diritti patrimoniali). In pratica le parti possono porre fine al proprio matrimonio andando in Comune e ufficializzando il tutto davanti all'addetto all'anagrafe (o, in mancanza, davanti al sindaco).

Prendendo atto delle modifiche apportate dalla legge, la giunta comunale ha provveduto a fissare le condizioni economiche di accesso agli istituti per il Comune di Gravina. Il diritto fisso esigibile dal Comune è stato fissato a 16 euro, pari all'attuale valore dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni del matrimonio, che i cittadini dovranno versare a mezzo bollettino o bonifico sul bilancio del Comune di Gravina in Puglia. Tale contributo si aggiornerà automaticamente al variare dell'imposta di bollo.

Fissate, inoltre, le sanzioni da comminare agli avvocati in caso di violazione dell'obbligo di trasmissione, entro il termine di 10 giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato inscritto o trascritto, di copia della convenzione di negoziazione assistita per gli istituti citati in precedenza. Esse saranno così graduate:
- ritardo da 11 a 30 giorni: € 250,00;
- ritardo da 31 a 59 giorni: € 1.500,00;
- ritardo da 60 giorni a 90 giorni: € 5.000,00; o ritardo oltre i 90 giorni € 10.000,00;
  • Comune di Gravina in Puglia
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