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Bruciatura stoppie: quando e come è consentito

La nota del comandante della Polizia Locale Simone Lamuraglia

La Polizia Locale ricorda che, su tutto il territorio regionale, l'attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture "cerealicole" è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018 n. 1149.

In linea generale la norma regionale vieta l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglia nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti oppure a riposo.
Ma una importante deroga alla normativa regionale consente la bruciatura delle stoppie nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi che va dal 15 giugno al 15 settembre: come, ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano.
In tali casi, la verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Per consentire le attività di controllo, detta comunicazione deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura.

Nella comunicazione i proprietari e/o i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
Per i conduttori di fondi che, invece, risiedono nelle zone soggette a vincoli paesaggistici, Sic e Zps, le operazioni sono sempre vietate, senza alcuna deroga.
Anche nel caso in cui la bruciatura delle stoppie fosse consentita, deve essere in ogni caso obbligatoriamente realizzata una fascia di protezione lungo tutto il perimetro del fondo agricolo.

L'accensione e la bruciatura delle stoppie deve essere effettua esclusivamente nelle ore mattutine, con accensione prevista dalle ore 05:00 per concludersi con lo spegnimento per le ore 10:00.

Dal momento di accensione del fuoco, fino allo spegnimento, deve esserci sempre il controllo sul posto dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica anche al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

La bruciatura delle stoppie è sempre vietata a distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dalle strutture e/o infrastrutture antropiche, dalle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore pubblica sul sito www.protezionecivile.puglia.it, nella sezione "Bruciatura stoppie", la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione.
Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso e verde.

Per avvalersi della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle superfici devono preventivamente visionare la sezione "bruciatura stoppie" del sito web www.protezionecivile.puglia.it e praticare l'accensione e la bruciatura, con le misure precauzionali previste solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde).

Il mancato rispetto delle suindicate disposizioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa con massimo edittale pari a euro 5.000,00.
Alla luce di quanto esposto, si invita i proprietari e i conduttori dei terreni agricoli al rispetto delle prescrizioni.
  • Simone Lamuraglia
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