Anche Gravina On ricorre al consiglio di Stato

Attesa per la decisone finale

sabato 24 febbraio 2018 10.09
"Un ricorso totalmente destituito di fondamento giuridico oltre che manifestamente pretestuoso perché unicamente finalizzato, da parte dei candidati risultati sconfitti, a tentare di sovvertire il risultato elettorale emerso invece in misura inchiodante all'esito del voto popolare".

Trasuda di linguaggio politico oltre che di tecnicismi il ricorso presentato al Consiglio di Stato dall'avvocato Gabriele Bavaro per difendere gli interessi dei rappresentanti della lista Gravina on ( tra cui gli ex assessori Maria Nicola Matera, Annamaria Iurino oltre a Salvatore Capone, Marilena Lupoli e Angelo Lapolla).
Un ricorso preparato sulla falsa riga di quello già depositato dai legali Franco Gagliardi La Gala e Gianluigi Pellegrino per conto dell'ex sindaco Alesio Valente.
Due sostanzialmente i motivi del ricorso.

Il primo riguarda il ritardo con cui è stato presentato al Tribunale Amministrativo ovvero ben oltre i 30 giorni concessi dalla legge per eventuali ricorsi decorrenti dalla proclamazione del sindaco. Il secondo invece riguarda l'interpretazione della legge per la presentazione delle liste.

Nello specifico la sentenza del Tar emessa lo scorso gennaio dichiarava che : "L'omessa indicazione - nei moduli recanti la sottoscrizione dei presentatori delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale- del nominativo del candidato sindaco ad esse collegato, non consente di ritenere che i sottoscrittori della lista fossero a conoscenza del collegamento con il candidato sindaco, tanto da poter esprimere il loro, politicamente convinto, appoggio alla candidatura di entrambi".
Tanto da dichiarare la presentazione della lista Gravina On e le intere operazioni di voto falsate e quindi da annullare completamente.

L'avvocato Bavaro, invece, impugnando la sentenza ricorda come il "quadro legislativo e regolamentare la materia non contempla alcun "obbligo" di dichiarazione, in sede di presentazione della lista dei candidati consiglieri comunali, del collegamento al candidato sindaco".

E ancora : "In materia di presentazione delle liste per le elezioni comunali stabilisce il combinato disposto di cui agli artt. 28, comma 4, e 32, comma 4, del D.P.R. n. 570/60 (come modificato dall'art. 4 della legge 271/91) che "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi".

E per essere ancora più chiari " il successivo D.P.R. n. 267/2000 e, più precisamente, negli artt. 72 e 73 che non solo impongono, come appena detto, che siano solo il sindaco e i delegati a presentare e sottoscrivere tale dichiarazione ( la dichiarazione di collegamento tra la lista e il candidato sindaco di riferimento) ma che non prevedono affatto che essa sia inserita nella dichiarazione di presentazione della lista ma che sia solamente allegata alla stessa" poiché "La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate: dunque, l'obbligo di presentare la dichiarazione sul collegamento non è posto dall'ordinamento a carico dei c.d. presentatori o sottoscrittori delle liste ma dei delegati delle liste stesse, oltre che dello stesso candidato sindaco".

In coda la richiesta presentata dal legale di "annullare o riformare la sentenza appellata siccome erronea ed illogica e quindi illegittima".

Un ricorso arrivato lo scorso mercoledì sulla scrivania dei giudici del Consiglio di Stato contestualmente al ricorso presentato dai legali dell'ex primo cittadino e per cui "il collegio si è riservato per la decisione cautelare, non escludendo anche una sentenza in forma semplificata".